sab
11
gen
2014
sab
08
giu
2013
lun
03
giu
2013
L’assemblea deve essere convocata dall’amministratore almeno una volta all’anno (assemblea ordinaria), per l’approvazione del bilancio consuntivo e di quello preventivo e per la sua conferma nell’incarico.
Gli argomenti sui quali l’assemblea ha il potere di prendere decisioni che siano impegnative per tutti i condomini, sono stabiliti dal codice civile e sono:
• la nomina, la conferma (o la revoca) dell’amministratore ed il suo compenso;
• l’approvazione del rendiconto annuale dell’amministratore (il consuntivo);
• l’approvazione del preventivo delle spese occorrenti per l’anno successivo e alla relativa ripartizione tra i condomini;
• le opere di manutenzione straordinaria da eseguire, con l’obbligo di costituire un fondo speciale di importo pari all’ammontare dei lavori.
L’amministratore può convocare l’assemblea, oltre che annualmente in via ordinaria, anche quando lo ritiene necessario o sia richiesta da almeno due condomini, purché questi rappresentino almeno 166,67 millesimi (cioè un sesto) del condominio. E’ questa la cosiddetta assemblea straordinaria.
Gli argomenti che dovranno essere trattati e deliberati nel corso dell’assemblea, sia ordinaria che straordinaria, devono essere contenuti in maniera dettagliata nell’ordine del giorno, che va portato a conoscenza di tutti i condomini prima dell’assemblea, in modo da permettere loro di prepararsi a partecipare alla discussione e alla decisione finale. Per questo motivo, è da escludersi che, pur contenendo l’ordine del giorno voci quali “Varie ed eventuali” o simili, l’assemblea possa legittimamente deliberare su argomenti non specificamente indicati nell’elencazione.
La comunicazione, sia per l’assemblea ordinaria che per quella straordinaria, deve pervenire a ciascun condomino almeno cinque giorni prima della data fissata per la riunione(1), a mezzo di posta raccomandata, posta elettronica certificata, fax o tramite consegna a mani e deve contenere il luogo, la data e l’ora in cui l’assemblea è convocata. La convocazione deve inoltrecontenere specifica indicazione dell’ordine del giorno. In caso di omessa, tardiva o incompleta convocazione degli aventi diritto, la deliberazione assembleare è annullabile su istanza dei dissenzienti o degli assenti purché non ritualmente convocati (v. anche L’assemblea di condominio (IV). L’opposizione alle delibere assembleari).
L’assemblea in seconda convocazione non può tenersi nello stesso giorno solare della prima, ma l’amministratore può fissare più riunioni consecutive in modo da assicurare lo svolgimento dell’assemblea in termini brevi, convocando gli aventi diritto con un unico avviso nel quale sono indicate le ulteriori date ed ore di eventuale prosecuzione dell’assemblea validamente costituitasi.
In genere, per prassi e praticità, se sono in discussione il rendiconto annuale e il preventivo di spesa, l’amministratore allega anche copia dei documenti, con il dettaglio delle spese sostenute e da sostenere.
(1) Per legge, il computo dei giorni si effettua iniziando il conteggio dal giorno successivo a quello in cui la comunicazione è ricevuta, ma considerando valido il giorno della convocazione. Per esempio, se la convocazione è fissata per il giorno 10, la stessa deve pervenire entro il giorno 5.