Distanza dalle Costruzioni

 
Il Consiglio di Stato ha chiarito la distinzione dei concetti di «ristrutturazione edilizia», di «ricostruzione» e di «nuova costruzione» ai fini dell'applicazione della disciplina delle distanze nelle costruzioni.
  

L'intervento edilizio che si caratterizza per aumenti di volumetria o di superfici occupate va considerato come nuova costruzione ed in quanto tale è sottoposto alla normativa sulle distanze tra le costruzioni. Lo ha stabilito ilConsiglio di Stato con la Sentenza del 11/06/2013, n. 3221.

I giudici amministrativi hanno ribadito la distinzione dei concetti di «ristrutturazione edilizia», «ricostruzione» e «nuova costruzione» e precisano che nell'ambito delle opere edilizie la semplice «ristrutturazione» si verifica «ove gli interventi, comportando modificazioni esclusivamente interne, abbiano interessato un edificio del quale sussistano (e, all'esito degli stessi, rimangano inalterate) le componenti essenziali, quali i muri perimetrali, le strutture orizzontali, la copertura». Si parla invece di «ricostruzione» quando «dell'edificio preesistente siano venute meno, per evento naturale o per volontaria demolizione, dette componenti, e l'intervento si traduca nell'esatto ripristino delle stesse operato senza alcuna variazione rispetto alle originarie dimensioni dell'edificio, e, in particolare, senza aumenti della volumetria, né delle superfici occupate in relazione alla originaria sagoma di ingombro». In presenza di aumenti della volumetria, invece, si configura l'ipotesi di «nuova costruzione», «da considerare tale, ai fini del computo delle distanze rispetto agli edifici contigui come previste dagli strumenti urbanistici locali, nel suo complesso, ove lo strumento urbanistico rechi una norma espressa con la quale le prescrizioni sulle maggiori distanze previste per le nuove costruzioni siano estese anche alle ricostruzioni, ovvero, ove una siffatta norma non esista, solo nelle parti eccedenti le dimensioni dell'edificio originario».

Pertanto, osserva il Collegio, nella fattispecie vanno classificati come opere ex novo, e non ristrutturazione, i lavori abusivi in cui parte del fabbricato preesistente è stato conglobato nel nuovo manufatto, che si configura quindi come un organismo edilizio diverso, con dimensioni maggiori sia in pianta che in altezza e con conseguente incremento della volumetria.

I giudici di Palazzo Spada rilevano anche, sulla scorta di un’ormai consolidata giurisprudenza, che i beni che hanno civilisticamente natura pertinenziale non sono necessariamente tali ai fini dell'applicazione delle regole proprie dell'attività edilizia. Infatti, la nozione di pertinenza in ambito edilizio ha un significato più circoscritto e si fonda sulla mancanza di autonoma destinazione e autonomo valore del manufatto pertinenziale, sul suo non incidere sul carico urbanistico, sulle ridotte dimensioni, tali da non alterare in modo significativo l'assetto del territorio. La sussistenza di queste caratteristiche deve essere dimostrata dall'interessato. Pertanto nel giudizio amministrativo, dove rileva il concetto di pertinenza urbanistica, è irrilevante la sentenza penale relativa alla diversa qualificazione giuridica del bene quale pertinenza, sulla base della nozione civilistica.

I giudici concludono che per motivare sufficientemente l'ordinanza di demolizione di opere edilizie abusive è sufficiente l'oggettivo riscontro dell'abusività delle opere e la sicura assoggettabilità di queste al regime concessorio non essendo necessario, in tal caso, alcun ulteriore obbligo motivazionale, come il riferimento ad eventuali ragioni di interesse pubblico.

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