Regione Piemonte nuova Legge Urbanistica

Pubblicata sul B.U.R. la nuova legge urbanistica. La Regione Piemonte, dopo ben 35 anni, approva una nuova legge in sostituzione della L.R. 05/12/1977, n. 56.

Pubblicata sul B.U.R. n. 13 del 28/03/2013 la L.R. n. 3 del 25/03/2013 «Modifiche alla legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 (Tutela ed uso del suolo) e ad altre disposizioni regionali in materia di urbanistica ed edilizia».

Il testo della nuova legge, che sostituisce la «storica» legge n. 56 del 1977, rappresenta una riforma molto importante, soprattutto dal punto di vista della sburocratizzazione della macchina regionale.

Nel dettaglio la nuova legge urbanistica regionale concede ampie libertà ai Comuni, tra cui quella di fissare i tempi in cui si svolgono le conferenze di pianificazione, e quindi la costruzione ed approvazione dei piani: la Regione cessa pertanto di essere fonte di ritardi (uno storico problema di tutte le norme urbanistiche italiane) per diventare soggetto di stimolo, di indirizzo e di guida al lavoro dei Comuni e dei numerosi soggetti, pubblici e privati, che attuano l’urbanistica piemontese.

Bisogna infatti ricordare che, in Piemonte, l’urbanistica è un processo che interessa «grandi numeri»:

  • per il numero dei Comuni, che sono ben 1207 (con la recente aggiunta di Mappano), su un totale di 8094 Comuni in tutte le 20 Regioni d’Italia;
  • per le dimensioni: solo 41 Comuni superano i 15.000 abitanti. I Comuni con meno di 1000 abitanti, per i quali la legge n.148/2011 ha imposto l’obbligo di gestire in forma associata tutte le funzioni sono ben 597;
  • perché i Comuni mantengono costantemente aggiornati i propri piani, con un continuo processo di varianti: ad oggi si contano circa 400 varianti «maggiori» (approvate in concerto tra Regione, Provincia e Comune; di esse oltre 130 hanno concluso con successo l’iter approvativo) ed oltre 7.100 varianti «minori» (demandate per l’approvazione ai soli Comuni, previa verifica delle Province).

Vanno inoltre considerati gli innumerevoli piani attuativi, proposti dai privati per realizzare gli interventi di maggiore importanza: almeno 20.000 in tutto il Piemonte.

Venendo ai contenuti tecnici della nuova legge urbanistica, il primo punto da sottolineare consiste nel mantenimento della struttura della «storica 56», anche allo scopo di favorire i riferimenti mentali dei tecnici, costruiti in 35 anni di applicazione della norma.

In sintesi, i punti principali possono essere così esposti:

  • aggiornamento del quadro di riferimento della pianificazione territoriale e paesaggistica (nuovo ruolo del Piano territoriale regionale e del Piano paesaggistico regionale; maggior operatività per i piani territoriali a scala provinciale);
  • affermazione dell’istituto della co-pianificazione quale strumento «ordinario», da applicare all’intero sistema della pianificazione urbanistica;
  • conferma del ruolo centrale del Piano regolatore generale come strumento unitario di governo del territorio alla scala locale;
  • apertura a proposte anche innovative in materia di pianificazione locale, come l’utilizzo di modelli «strutturali» per il piano regolatore generale. Le innovazioni non sono tuttavia imposte, nella convinzione che nuovi percorsi e nuove idee debbano maturare «dal basso», tramite le proposte dei Comuni e dei loro tecnici;
  • norme più precise ed operative per le varianti ai PRGC, per dare maggior certezza a tutti i processi pianificatori;
  • nuova e più chiara regolamentazione delle «varianti parziali», per dare maggiori certezze a questo diffuso strumento per l’aggiornamento dei Piani;
  • riconoscimento dei processi di variante «semplificata» agli strumenti urbanistici derivanti da norme e discipline statali o regionali speciali (accordi di programma, fondi europei, sportelli unici, interventi di recupero urbano);
  • introduzione di nuovi strumenti, definiti come «accordi territoriali» e «accordi di pianificazione», per la condivisione e concertazione delle scelte delle politiche territoriali;
  • introduzione dei principi della perequazione territoriale e urbanistica, quali strumenti dell’operatività della pianificazione;
  • riconoscimento e conseguente regolamentazione di istituti da tempo operativi presso i Comuni piemontesi (monetizzazione di opere ed aree a vantaggio dei Comuni, presentazione di proposte urbanistiche da parte di soggetti privati), nel rispetto dell’esclusivo potere pubblico nella approvazione finale degli atti interessanti il territorio.
  • coordinamento della Valutazione Ambientale Strategica (VAS) nelle procedure di pianificazione, costruendo un solido raccordo tra procedure urbanistiche ed ambientali, assicurando l’unitarietà e semplicità dell’iter complessivo;
  • coordinamento per quanto attiene alle procedure per la tutela idrogeologica e sismica del territorio;
  • eliminazione dei riferimenti relativi al regime attuativo delle trasformazioni edilizie, che risultavano ormai in contrasto con l’evoluzione della legislazione nazionale.

 

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